Lo Statuto

Il nuovo testo dello Statuto della Fondazione “Pio Istituto dei Sordi” è stato approvato all’unanimità dal Consiglio di Amministrazione con delibera del 23 marzo 2023 e con parere favorevole dell’Assemblea dei Benefattori e dei Benemeriti del 31 marzo 2023 ed è stato verbalizzato con atto pubblico (Repertorio n.12291 e Raccolta n. 7916) del 13 aprile 2023 dal dott. Lorenzo Grossi, notaio in Milano.

 

Lo Statuto è stato iscritto nel Registro delle Persone Giuridiche della Prefettuta di Milano al numero d’ordine 965 della pag. 5183 del volume V, come da comunicazione del 7 giugno 2023 (Prot. N. 14.12.838) della Prefettura di Milano-Ufficio Territoriale del Governo.

 

STATUTO 2023

 

 

ART. 1

DENOMINAZIONE

  1. La Fondazione di partecipazione denominata “PIO ISTITUTO DEI SORDI” ha sede legale a Milano.
  2. La Fondazione è un Ente apartitico e apolitico di ispirazione cattolica e non persegue finalità di lucro.
  3. L’Ente persegue le proprie finalità statutarie su tutto il territorio della Repubblica Italiana.

 

ART. 2

SCOPI ISTITUZIONALI E ATTIVITA’

  1. L’Ente persegue finalità di solidarietà sociale e di promozione, sostegno e realizzazione di servizi e interventi a favore di persone con disabilità uditiva, favorendo percorsi di inclusione sociale attraverso forme globali di sostegno alla persona.
  2. Per il perseguimento di tale scopo, la Fondazione eroga denaro, beni o servizi, anche di investimento, a sostegno di attività a favore di persone con disabilità uditiva o di persone svantaggiate, nel rispetto dei criteri di autonomia, indipendenza, trasparenza, imparzialità ed efficienza, sulla base di una programmazione strategica di lungo periodo e ricercando l’ottimizzazione delle risorse economiche e la salvaguardia del valore reale del proprio patrimonio.
  3. Per il raggiungimento dei propri scopi, l’Ente opera prioritariamente nel campo della beneficenza, con attenzione particolare agli ambiti dei servizi alla persona, dell’istruzione, dell’assistenza sociale e socio-sanitaria, dell’arte e della cultura, delle attività sportive dilettantistiche e del tempo libero, dell’educazione anche religiosa, della formazione professionale e dell’inserimento lavorativo, della accessibilità e dell’inclusione, esercitando ogni qualsivoglia attività, direttamente e/o indirettamente rivolta a persone con disabilità uditiva. Alcune di queste, a titolo esemplificativo, ma non esaustivo, sono:

a) la realizzazione di interventi di formazione, istruzione, assistenza ed educazione morale e religiosa in favore di persone con disabilità uditiva, in accordo con i valori cattolici che ispirarono i fondatori dell’Ente;

b)  il sostegno, la promozione e la realizzazione di interventi assistenziali in favore di persone con disabilità uditiva;

c)  l’erogazione di provvidenze economiche, finalizzate alla realizzazione di progetti aventi come obbiettivo il superamento delle barriere di comunicazione e delle difficoltà di interazione connesse e/o derivanti dai problemi causati dalla sordità;

d) la realizzazione di attività a carattere informativo e divulgativo per la diffusione della conoscenza dei problemi inerenti alla sordità;

e) il sostegno per la realizzazione e la gestione di strutture assistenziali, aventi lo scopo di migliorare le condizioni di vita di persone con disabilità uditiva.

Potrà altresì sostenere:

f) la promozione e la realizzazione di attività di ricerca, finalizzate allo studio della sordità in tutti i suoi aspetti ed al miglioramento della qualità di vita delle persone con disabilità uditiva;

g) la promozione e la realizzazione di convegni e di seminari di studio inerenti la sordità;

h) l’erogazione di provvidenze economiche ad Enti e ad Istituti di Ricerca, che promuovono lo studio della sordità e la ricerca delle soluzioni tecnologiche, finalizzate a ridurre le barriere comunicative pregiudizievoli per la sordità.

4. L’Ente ha facoltà di instaurare rapporti e collaborazioni con Istituzioni pubbliche, Soggetti privati ed Enti esteri, in particolare con le Organizzazioni Non Governative.

5. La Fondazione promuove la raccolta di fondi privati e pubblici e la richiesta di contributi pubblici e privati locali, nazionali, europei e internazionali, da destinare al perseguimento dei propri scopi.

6. La Fondazione, nel rispetto della propria autonomia e al fine di massimizzare l’efficacia delle proprie attività e l’impiego delle proprie risorse economiche, ricerca la collaborazione delle istituzioni e degli enti operanti sul territorio di proprio riferimento, inclusi terzo settore, imprese e cittadini.

7. Per il perseguimento delle proprie finalità l’Ente potrà compiere ogni genere di negozio giuridico, anche a contenuto patrimoniale, per incrementare le capacità economiche e patrimoniali. La Fondazione potrà inoltre istituire e partecipare a società di capitali, con lo scopo di incrementare le risorse economiche da destinare allo svolgimento delle attività di solidarietà sociale.

8. Le modalità di funzionamento, la disciplina del personale, le procedure per individuare i progetti/attività/enti da finanziare saranno disciplinati da un regolamento, approvato dal Consiglio di Amministrazione.

9. Il funzionamento dell’Ente è disciplinato dal Codice Civile, dalle norme specifiche vigenti, dal presente statuto e dal regolamento di cui al precedente numero 8.

 ART. 3

PATRIMONIO E MEZZI FINANZIARI

 

  1. Il patrimonio dell’Ente è costituito da beni mobili ed immobili.
  2. Il patrimonio potrà essere incrementato con:a) lasciti e donazioni di beni mobili ed immobili, pervenuti all’Ente a titolo di incremento del patrimonio; b) lasciti e donazioni con destinazione vincolata; c) acquisti di beni mobili ed immobili; d) sopravvenienze attive, non utilizzate per il conseguimento degli scopi istituzionali.
  3. L’Ente persegue i propri scopi mediante l’utilizzo di: a) rendite patrimoniali; b) contributi di persone fisiche e di persone giuridiche, sia pubbliche che private; c) proventi, lasciti e donazioni non destinati ad incrementare il patrimonio; d) entrate derivanti dall’erogazione di servizi e prestazioni.

ART. 4

ORGANI

Sono organi dell’Istituzione: a) Il Presidente e il Vice Presidente; b) Il Consiglio di Amministrazione; c) L’Assemblea dei Benefattori e dei Benemeriti; d) Il Revisore Legale dei Conti.

   ART. 5

PRESIDENTE e VICE PRESIDENTE

  1. Nella   seduta di insediamento il Consiglio di Amministrazione nomina il Presidente tra   i propri membri con votazione a scrutinio segreto. Risulta   eletto chi   ottiene   la   maggioranza di voti dei partecipanti alla seduta.
  2. Nella stessa seduta di insediamento e con le stesse modalità viene successivamente eletto il Vice Presidente dell’Ente.
  3. La seduta di insediamento è presieduta dal Consigliere più anziano di età o, a parità di età, dal più anziano in carica.
  4. Il Presidente non può essere revocato dal Consiglio di Amministrazione, se non per comportamenti contrari alla legge o allo statuto.

ART. 6

COMPITI DEL PRESIDENTE

  1. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza legale dell’Ente di fronte ai terzi ed in giudizio.
  2. Spetta al Presidente: a) determinare l’ordine del giorno delle sedute del Consiglio di Amministrazione e dell’Assemblea dei Benefattori e dei Benemeriti; b) convocare e presiedere le adunanze del Consiglio di Amministrazione; c) convocare e presiedere le adunanze dell’Assemblea dei Benefattori e dei Benemeriti; d) curare l’esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e dell’Assemblea dei Benefattori e dei Benemeriti; e) sviluppare ogni attività finalizzata al conseguimento degli scopi istituzionali dell’Ente; f) sottoscrivere i contratti aventi per oggetto i beni immobili ed i beni mobili registrati; g) esercitare la sorveglianza sull’andamento gestionale ed economico della Fondazione.
  3. In caso di assenza o temporaneo impedimento del Presidente, ne fa le veci il Vice Presidente.

ART. 7

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

  1.  Il Consiglio di Amministrazione è composto da 5 (cinque) membri, compreso il Presidente, che sono così nominati: a) 2 dall’Assemblea dei Benefattori e dei Benemeriti; b) 1 dall’Arcivescovo pro-tempore di Milano; c) 1 dal Presidente Regionale di UNEBA Lombardia; d) 1 dalla Fondazione di Comunità di Milano Città, Sud Ovest, Sud Est e Adda Martesana Ente Filantropico.
  2. I Componenti del Consiglio di Amministrazione durano in carica 4 (quattro) anni, a decorrere dalla data di insediamento dell’organo.
  3. Il Consiglio di Amministrazione si insedia su convocazione del Presidente uscente.
  4. I componenti del Consiglio di Amministrazione possono essere riconfermati nell’incarico senza obbligo di interruzione tra un mandato ed il successivo.
  5. I Consiglieri di Amministrazione hanno diritto ad un gettone di presenza, in ragione della loro partecipazione alle adunanze dell’organo collegiale e dell’Assemblea dei Benefattori e dei Benemeriti. Il compenso è previsto nella misura massima del quadruplo di quanto corrisposto ai Consiglieri del Comune di Milano per la presenza alle sedute consiliari, ed è determinato annualmente con delibera del Consiglio.
  6. È fatto salvo in ogni caso il diritto al rimborso delle spese sostenute per l’assolvimento del mandato.
  7. La funzione di Consigliere di Amministrazione è incompatibile con qualsiasi attività o incarico retribuito, anche indirettamente, dalla Fondazione, salvo quanto previsto ai precedenti punti 5 e 6.

 

ART. 8

DURATA E RINNOVO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

 

  1. I componenti del Consiglio di Amministrazione restano in carica fino alla data di naturale scadenza dell’organo di amministrazione, secondo quanto previsto dall’articolo precedente; entro tale data deve essere predisposta la ricostituzione del Consiglio di Amministrazione.
  2. Il regolamento stabilisce i modi ed i tempi per l’attuazione degli adempimenti amministrativi finalizzati alla ricostituzione del Consiglio di Amministrazione.

ART. 9

DECADENZA E CESSAZIONE DEI CONSIGLIERI

 

  1. In caso di dimissioni o di cessazione dall’incarico per altre cause di uno dei Consiglieri, dopo la presa d’atto da parte del Consiglio di Amministrazione, il Presidente ne dà comunicazione al soggetto titolare della competenza alla nomina, affinché provveda alla sostituzione.
  2. I Consiglieri nominati in surroga restano in carica sino alla scadenza naturale del Consiglio di Amministrazione.
  3. Le dimissioni o la decadenza della maggioranza dei componenti il Consiglio di Amministrazione comportano in ogni caso la decadenza dell’intero Consiglio.

ART. 10

ADUNANZE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

  1. Il Consiglio di Amministrazione è convocato almeno una volta l’anno per l’approvazione del bilancio nei termini previsti dalla vigente normativa; si riunisce inoltre ogniqualvolta lo richieda il bisogno o l’urgenza, sia per iniziativa del Presidente, sia per richiesta scritta e motivata da parte di almeno due Consiglieri.
  2. Le adunanze sono indette con invito scritto del Presidente, contenente l’ordine del giorno con gli argomenti da trattare, da recapitarsi al domicilio personale e/o informatico degli interessati almeno 7 (sette) giorni prima delle sedute ordinarie ed almeno 24 ore prima delle sedute urgenti. La comunicazione può essere inoltrata anche con strumenti informatici.
  3. Con la presenza di tutti i suoi componenti e per accettazione unanime, il Consiglio di Amministrazione può decidere la trattazione di argomenti non iscritti all’ordine del giorno.
  4. Le riunioni del Consiglio di Amministrazione si possono svolgere anche mediante mezzi di telecomunicazione, alle seguenti condizioni (da garantire anche in caso di voto segreto) di cui si darà atto nei relativi verbali: a) che al Presidente della riunione sia consentito di accertare l’identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati delle votazioni; b) che al soggetto verbalizzante sia consentito di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione; c) che agli intervenuti sia consentito di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all’ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

ART. 11

DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

  1. Il Consiglio di Amministrazione delibera validamente con l’intervento della metà più uno dei membri che lo compongono e con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti; le votazioni si svolgono a voto palese per appello nominale, salvo quelle attinenti a persone fisiche, che hanno sempre luogo a voto segreto, e quelle per acclamazione.
  2. In caso di votazione che consegua parità di voti, avrà prevalenza il voto del Presidente.
  3. Il Segretario, ruolo ricoperto di norma dal Direttore Generale, provvede alla stesura ed alla registrazione delle deliberazioni adottate dal Consiglio di Amministrazione; in caso di assenza o impedimento del Direttore Generale, tali operazioni saranno affidate ad uno dei Consiglieri intervenuti.
  4. Il verbale dell’adunanza è firmato dal Presidente e dal Segretario.

ART. 12

COMPITI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

  1. Al Consiglio di Amministrazione è attribuita l’ordinaria e la straordinaria amministrazione della Fondazione. In particolare, spetta al Consiglio di Amministrazione: a) stabilire gli indirizzi dell’attività della Fondazione; b) nominare il Presidente ed il Vice Presidente dell’Ente; c) amministrare il patrimonio dell’Ente, in armonia con le specifiche finalità istituzionali; d) approvare il Bilancio d’esercizio ed il Bilancio Sociale dell’Ente; e) comunicare all’Assemblea dei Benefattori e dei Benemeriti l’avvenuta approvazione del Bilancio d’esercizio, corredato dalla relazione del Revisore Legale dei Conti, e del Bilancio Sociale; f) accettare lasciti, eredità e donazioni; g) deliberare la costituzione e/o la partecipazione a enti e società; h) deliberare in ordine all’acquisto e all’alienazione di beni immobili e di beni mobili registrati; i) deliberare, con il voto favorevole della maggioranza dei componenti il Consiglio, le modifiche dello statuto dell’Ente, previo parere consultivo dell’Assemblea dei Benefattori e dei Benemeriti; j) deliberare, previo parere consultivo dell’Assemblea dei Benefattori e dei Benemeriti, l’estinzione dell’Ente, qualora si verifichino le condizioni di cui all’articolo 19; k) promuovere le attività finalizzate al perseguimento delle finalità istituzionali; l) provvedere alla tenuta dei rapporti istituzionali con le organizzazioni delle persone sorde; m) approvare i regolamenti e le loro modifiche; n) nominare il Direttore Generale della Fondazione, determinandone la retribuzione ed i compensi; o) nominare i Benemeriti; p) nominare i Benefattori, previa verifica dei requisiti indicati nel regolamento di amministrazione o negli atti deliberativi precedenti; q) deliberare l’organigramma della Fondazione; r) nominare i consulenti ed i professionisti per le necessità della Fondazione; s) sottoporre all’Assemblea dei Benefattori e dei Benemeriti le scelte di programmazione.
  2. È facoltà del Consiglio di Amministrazione delegare parte delle proprie attribuzioni al Presidente, ovvero ad uno dei suoi componenti; la delega potrà essere conferita esclusivamente per specifici poteri e nei limiti indicati nella delibera di delega.

ART. 13

ASSEMBLEA DEI BENEFATTORI E DEI BENEMERITI

  1. È composta dai Benefattori e dai Benemeriti, nominati dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione secondo le modalità specificamente indicate nel regolamento.
  2. L’ammissione dei Benefattori è deliberata dal Consiglio di Amministrazione.
  3. I Benemeriti sono nominati dal Consiglio di Amministrazione tra coloro che, con la propria attività, abbiano favorito il perseguimento delle finalità istituzionali, ovvero l’attività amministrativa della Fondazione.
  4. È’ facoltà del Consiglio di Amministrazione dichiarare decaduti i Benefattori ed i Benemeriti che abbiano commesso atti in violazione della legge o dello statuto, ovvero abbiano compiuto atti in grado di nuocere all’immagine ed alla dignità dell’Ente, ovvero non abbiano partecipato a cinque riunioni senza giustificato motivo. Il regolamento disciplina le modalità di esclusione.
  5. Benefattori e Benemeriti hanno pari diritti.
  6. L’Assemblea dei Benefattori e dei Benemeriti è convocata almeno una volta all’anno, ed ogniqualvolta sia richiesto al Presidente dell’Ente da almeno un decimo dei suoi componenti.
  7. I Consiglieri di Amministrazione, che hanno cessato il proprio incarico, sono inseriti automaticamente tra i Benemeriti. Anche i Direttori Generali sono inseriti automaticamente tra i Benemeriti al termine del loro rapporto, previo parere favorevole del Consiglio di Amministrazione espresso entro due mesi dalla cessazione.

ART. 14

CONVOCAZIONE DELL’ASSEMBLEA DEI BENEFATTORI E DEI BENEMERITI

 

  1. L’Assemblea è convocata con invito scritto del Presidente del Consiglio di Amministrazione della Fondazione, indirizzato al domicilio, anche informatico, indicato dai singoli componenti dell’Assemblea e risultante dal registro dei Benefattori e dei Benemeriti.
  2. L’invito deve essere inoltrato almeno dieci giorni prima della data nella quale è previsto lo svolgimento dell’Assemblea.
  3. L’invito deve contenere: a) la data della prima e della seconda convocazione; b) il luogo nel quale si tiene l’adunanza; c) l’ordine del giorno della seduta.
  4. La comunicazione può essere inoltrata a mezzo posta elettronica o con altro strumento.
  5. Le riunioni dell’Assemblea si possono svolgere anche mediante mezzi di telecomunicazione, alle seguenti condizioni, garantite anche in caso di voto segreto, di cui si darà atto nei relativi verbali: a) che al Presidente della riunione sia consentito di accertare l’identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati delle votazioni; b) che al soggetto verbalizzante sia consentito di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione; c) che agli intervenuti sia consentito di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all’ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

 

ART. 15

FUNZIONAMENTO DELL’ASSEMBLEA DEI BENEFATTORI E DEI BENEMERITI

 

  1. L’Assemblea è validamente costituita, in prima convocazione, con la presenza (in proprio o per delega), di almeno la metà dei suoi componenti; in seconda convocazione l’Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei partecipanti all’adunanza.
  2. Le deleghe possono essere conferite esclusivamente a componenti dell’Assemblea dei Benefattori e dei Benemeriti, presenti nel luogo dell’adunanza, purché non siano membri del Consiglio di Amministrazione. Nessuno può essere portatore di più di due deleghe.
  3. Sia in prima che in seconda convocazione l’Assemblea dei Benefattori e dei Benemeriti delibera su ogni argomento all’ordine del giorno con il voto favorevole della maggioranza dei partecipanti.
  4. L’Assemblea delibera a voto palese, salvo il caso in cui la votazione abbia per oggetto persone fisiche; in tal caso la votazione si svolge a voto segreto.
  5. Il Segretario dell’Assemblea, ruolo ricoperto di norma dal Direttore Generale, provvede alla stesura del verbale dell’adunanza; in caso di assenza od impedimento del Direttore Generale, tali operazioni saranno affidate ad uno dei Consiglieri intervenuti. Il verbale dell’adunanza è firmato dal Presidente e dal Segretario.

 

ART. 16

COMPITI DELL’ASSEMBLEA DEI BENEFATTORI E DEI BENEMERITI

 

All’Assemblea dei Benefattori e dei Benemeriti sono attribuiti i seguenti compiti:

a) provvedere alla nomina di due componenti del Consiglio di Amministrazione;

b) provvedere alla nomina del Revisore Legale dei Conti;

c) formulare pareri consultivi sugli argomenti che il Consiglio di Amministrazione dell’Ente sottopone alla sua attenzione;

d) esprimere parere consultivo sulle scelte programmatiche del Consiglio di Amministrazione;

e) esprimere parere consultivo sulle modifiche da apportare allo statuto;

f) formulare proposte e suggerimenti al Consiglio di Amministrazione ed alla Direzione Generale della Fondazione;

g) istituire commissioni e gruppi di lavoro, finalizzati a proporre specifiche iniziative;

h) ricevere annualmente la comunicazione da parte della Fondazione sugli esiti della gestione;

i) esprimere parere consultivo sull’eventuale estinzione della Fondazione.

ART. 17

REVISORE LEGALE DEI CONTI

  1. L’Assemblea dei Benefattori e dei Benemeriti nomina il Revisore tra gli iscritti all’Albo dei Revisori Legale dei Conti.
  2. Il Revisore Legale dei Conti dura in carica tre anni a decorrere dalla data della sua nomina.
  3. Il Revisore Legale dei Conti ha libero accesso alla documentazione di amministrazione dell’Ente per l’espletamento del proprio mandato.
  4. Il Revisore Legale dei Conti relaziona annualmente, in sede di approvazione del bilancio d’esercizio, in ordine alla gestione economica ed amministrativa della Fondazione.
  5. Il Revisore Legale dei Conti non può essere revocato fino al termine del mandato, se non per suo grave impedimento, comunicato dallo stesso Revisore o dai suoi aventi causa.
  6. Al di fuori delle ipotesi previste al comma 2, il Revisore Legale dei Conti cessa dall’incarico esclusivamente per cause naturali o per dimissioni.

ART. 18

DIRETTORE GENERALE

  1. Il Direttore Generale è nominato dal Consiglio di Amministrazione, che determina i contenuti del contratto di collaborazione, le competenze e le attribuzioni.
  2. Il Direttore Generale, in conformità alle linee tracciate dal Presidente e dal Consiglio di Amministrazione, opera per ottimizzare l’amministrazione della Fondazione.
  3. Il Direttore Generale assicura il coordinamento funzionale con e tra tutti gli organi della Fondazione, finalizzando il suo comportamento all’ottimale gestione delle risorse umane e materiali dell’Ente.

ART. 19

ESTINZIONE E DEVOLUZIONE PATRIMONIALE

In conformità a quanto previsto dall’articolo 27 del Codice Civile, l’Ente si estingue quando abbia raggiunto il proprio scopo o quando tale raggiungimento sia divenuto impossibile. In caso di estinzione dell’Ente, il Consiglio di Amministrazione nominerà un liquidatore ed il patrimonio dell’Ente verrà devoluto ad organizzazioni di eguale ispirazione, che perseguano analoghe finalità a favore dei sordi.

 

ART. 20

NORMA DI RINVIO

Per tutto quanto non previsto dal presente statuto valgono, in quanto applicabili, le disposizioni di legge.

 

Il nuovo testo dello Statuto della Fondazione “Pio Istituto dei Sordi” è stato approvato all’unanimità dal Consiglio di Amministrazione con delibera del 23 marzo 2023 e con parere favorevole dell’Assemblea dei Benefattori e dei Benemeriti del 31 marzo 2023 ed è stato verbalizzato con atto pubblico (Repertorio n.12291 e Raccolta n. 7916) del 13 aprile 2023 dal dott. Lorenzo Grossi, notaio in Milano.

 

Lo Statuto è stato iscritto nel Registro delle Persone Giuridiche della Prefettuta di Milano al numero d’ordine 965 della pag. 5183 del volume V, come da comunicazione del 7 giugno 2023 (Prot. N. 14.12.838) della Prefettura di Milano-Ufficio Territoriale del Governo.

 

 

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