La Legge per Tutti del 11.07.2020

Modulo esenzione bollo auto legge 104

di Sabrina Mirabelli

Le persone disabili sono esentate dal pagamento del bollo auto. Termini e modalità di presentazione della domanda.
La competenza in materia di bollo auto spetta alle Regioni, le quali hanno totale discrezionalità nella determinazione dell’importo del tributo da pagare. Possono, quindi, prevedere delle maggiorazioni o delle esenzioni, rispettando comunque le soglie minime fissate dal legislatore statale. In merito alle esenzioni va detto che le stesse possono dipendere da fattori diversi: ad esempio da politiche fiscali o ambientali stabilite a livello nazionale ovvero da particolari condizioni del veicolo – vedi il caso delle auto storiche, dei mezzi alimentati a gpl o di quelli elettrici – o del proprietario.

Per i soggetti con disabilità, l’esenzione dal pagamento della tassa automobilistica rientra tra le agevolazioni fiscali previste dal governo italiano per il settore auto insieme all’iva agevolata al 4% sull’acquisto, alla detrazione IRPEF del 19% e all’esenzione dell’imposta di trascrizione. Per poterne usufruire tali soggetti devono presentare un’apposita domanda, la quale può essere redatta utilizzando il modulo esenzione bollo auto legge 104 che si trova qui allegato.

1. Chi sono i beneficiari dell’esenzione del bollo auto legge 104;
2. Cosa è richiesto per usufruire dell’esenzione bollo auto legge 104;
3. Quando si può beneficiare dell’esenzione bollo auto legge 104;
4. Quali veicoli beneficiano dell’esenzione bollo auto legge 104;
5. Come richiedere l’esenzione bollo auto legge 104.

1. Chi sono i beneficiari dell’esenzione del bollo auto legge 104.
I soggetti disabili ai sensi della legge n. 104/1992 possono beneficiare dell’esenzione dal pagamento del bollo auto.
Più precisamente, l’agevolazione riguarda le persone affette da:
• gravi limitazioni di deambulazione;
• ridotte o assenti capacità motorie (permanenti);
• capacità di deambulazione limitata, tale da avere diritto all’assegno di accompagnamento;
• cecità totale;
• pluriamputazioni;
• residuo visivo inferiore ad un decimo in entrambi gli occhi;
• residuo perimetrico inferiore al 30%;
• sordità acquisita prima di iniziare a parlare;
• sordomutismo dalla nascita;
• handicap psichico, tale da avere diritto ad assegno di mantenimento.
• Tali soggetti devono essere stati riconosciuti disabili a seguito di una visita medico-legale effettuata presso una delle Commissioni mediche per gli invalidi civili, gli invalidi sul lavoro e gli invalidi di guerra all’uopo previste dalla legge 104.

2. Cosa è richiesto per usufruire dell’esenzione bollo auto legge 104.
Per beneficiare dell’esenzione a seconda del tipo di disabilità possono essere necessarie diverse documentazioni relative lo stato di disabilità o modifiche del veicolo.
In particolare, per quanto attiene alle prime:
• per i sordi, i non vedenti e gli ipovedenti gravi (con residuo visivo non superore a 1/10) è richiesta una certificazione attestante la cecità, parziale o assoluta, o il sordomutismo;
• i disabili con handicap psichico o mentale devono essere stati riconosciuti invalidi civili con diritto all’indennità di accompagnamento. Sono esclusi i disabili titolari di indennità di frequenza;
• per i disabili con grave limitazione della capacità di deambulare e per quelli affetti da pluriamputazioni, è richiesto il riconoscimento dell’handicap con connotazione di gravità [1].
Relativamente alle modifiche apportate al veicolo, le stesse sono necessarie solo per i disabili con ridotte o impedite capacità motorie, per i quali occorre adattare il mezzo in relazione all’handicap di cui sono portatori.
Tra i veicoli adattati alla guida sono ricompresi anche quelli con cambio automatico purché prescritto dalla Commissione medica e riportati nella patente di guida o nel foglio rosa.
L’esenzione spetta anche per i veicoli allestiti per il trasporto dei disabili che presentano almeno uno degli adattamenti previsti dal ministero dei Trasporti ovvero:
• pedana sollevatrice ad azionamento meccanico/elettrico/idraulico;
• scivolo a scomparsa ad azionamento meccanico/elettrico/idraulico;
• braccio sollevatore ad azionamento meccanico/elettrico/idraulico;
• paranco ad azionamento meccanico/elettrico/idraulico;
• sedile scorrevole – girevole simultaneamente;
• sistema di ancoraggio delle carrozzelle con relativo sistema di ritenuta (cinture di sicurezza);
• portiera/e scorrevole/i.

3. Quando si può beneficiare dell’esenzione bollo auto legge 104.
Il disabile può beneficiare dell’esenzione del pagamento del bollo auto se il veicolo:
• è intestato a sé stesso;
• è intestato ad un familiare di cui risulta fiscalmente a carico;
• è cointestato tra la persona disabile e il familiare di cui risulta fiscalmente a carico.
Una persona per essere considerata fiscalmente a carico deve possedere un reddito annuo lordo di 2.840,51 euro desumibile dall’ultima dichiarazione. Nel conteggio non vanno considerate le provvidenze assistenziali come le indennità, le pensioni o gli assegni erogati agli invalidi civili.
L’esenzione spetta per un solo veicolo alla volta anche nel caso in cui sia intestata più di un’auto al disabile ovvero ad un suo parente, genitore, figlio o fratello. E’ possibile ottenere di nuovo l’agevolazione per un secondo veicolo solo se il primo, per il quale si è già usufruito del beneficio, è stato venduto o cancellato dal Pubblico registro automobilistico (Pra).
Rimangono esclusi dall’agevolazione i veicoli, anche se destinati al trasporto dei disabili, intestati a soggetti, pubblici o privati, diversi da quelli sopra indicati, come ad esempio enti locali, cooperative, società di trasporto, ecc.

4. Quali veicoli beneficiano dell’esenzione bollo auto legge 104.
I veicolo per i quali si può chiedere l’agevolazione sono solo quelli alimentati a benzina con cilindrata non superiore a 2.000 centimetri cubici (cc) o di uno diesel con cilindrata non superiore a 2.800 cc.

5. Come richiedere l’esenzione bollo auto legge 104.
Per richiedere l’esenzione bollo auto legge 104 occorre presentare una apposita domanda all’ufficio tributi della Regione di appartenenza. Se detto ufficio non dovesse essere presente nella propria Regione, la domanda va presentata all’Agenzia delle Entrate ovvero agli uffici provinciali/delegazioni dell’Aci.
L’istanza va presentata entro 90 giorni dalla scadenza del termine in cui deve essere effettuato il pagamento del tributo. La mancata osservanza dello stesso non comporta la perdita del diritto all’agevolazione.
Il modulo della domanda può essere scaricato dal sito dell’Agenzia delle Entrate, nella sezione dedicata, oppure si può compilare quello che si trova in calce al presente articolo.
All’istanza vanno allegati i seguenti documenti:
• una copia della carta di circolazione dalla quale risultano gli eventuali adattamenti apportati al veicolo;
• la certificazione attestante lo stato di invalidità con sussistenza dei requisiti necessari per richiedere le agevolazioni fiscali sui veicoli;
• i documenti che certificano che la persona diversamente abile è fiscalmente a carico del soggetto intestatario del mezzo di trasporto, nel caso in cui il veicolo non fosse intestato al disabile;
• una copia della patente di guida speciale se l’intestatario è il guidatore (detta copia non è richiesta per i veicoli adattati solo nella carrozzeria, da utilizzare per l’accompagnamento e la locomozione dei disabili).
L’istanza e la documentazione vanno consegnati a mano o inviati mediante raccomandata a/r.
Se l’esenzione viene riconosciuta on è necessario ripresentare la domanda poiché il rinnovo è automatico salvo se il veicolo viene sostituito. In tal caso, è necessario avvisare l’ufficio competente.