Italia Oggi del 12/04/2022

ROMA. Definizione della professione di interprete di lingua dei segni italiana e istituzione di un corso di laurea sperimentale ad orientamento professionale. Queste le due principali novità previste dal decreto del 10 gennaio 2022 dell’ufficio per le politiche in favore delle persone con disabilità della presidenza del consiglio dei ministri, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 81 del 6 aprile, recante disposizioni in materia di professioni di interprete in lingua dei segni italiana e lingua dei segni italiana tattile. Il decreto attua quanto previsto dall’art. 34 del decreto Sostegni (dl 41/2021, convertito nella legge 69/20201), che ha introdotto appunto specifiche misure per il riconoscimento della lingua dei segni italiana. L’articolo 1 definisce il ruolo, ovvero quello di un professionista «specializzato nella traduzione e interpretazione rispettivamente della lingua dei segni italiana (LIS) e della lingua dei segni italiana tattile (LIST) e svolge la funzione di interazione linguistico-comunicativa tra soggetti che ne condividono la conoscenza mediante la traduzione in modalità linguistico-gestuale codificata delle espressioni utilizzate nella lingua verbale o in altre lingue dei segni e lingue dei segni tattili».
La professione sarà esercitata in forma non organizzata ai sensi della legge 4/2013. Per poter svolgere il ruolo sarà necessario ottenere un titolo universitario, la cui istituzione è disciplinata dal decreto. Sarà attivata una nuova classe di laurea ad orientamento professionale, individuata dal Ministero dell’università al termine di un periodo di sperimentazione triennale. Sarà inoltre realizzato un nuovo elenco degli interpreti in LIS e LIST; dal 1° gennaio 2024 il registro sarà istituito presso la presidenza del consiglio dei ministri. Le modalità per l’iscrizione saranno stabilite con una circolare della presidenza del consiglio, che sarà pubblicata almeno sei mesi prima della pubblicazione dell’elenco. Il decreto stanzia poi dei fondi per incentivare gli atenei ad attivare i corsi di laurea sperimentali; in particolare, è previsto l’utilizzo di una quota di quattro milioni di euro dal Fondo per l’inclusione delle persone sorde e con ipoacusia (art., comma 456 della legge 145/2018).
Sarà un provvedimento del Ministero dell’università a definire come ripartire le risorse. La lingua italiana dei segni è una lingua con proprie regole grammaticali, sintattiche, morfologiche e lessicali. La variante List è destinata alle persone nate non udenti, che successivamente hanno perso la vista e integra con il tatto il sistema di movimenti delle mani tradizionale. La LIS utilizza sia componenti manuali (es. la configurazione, la posizione, il movimento delle mani) che non-manuali, quali l’espressione facciale e la postura; utilizzano un canale visivo-gestuale, integro nelle persone sorde, per consentire loro pari opportunità di accesso alla comunicazione. Ogni nazione ha una propria lingua dei segni, con ulteriori varietà regionali e «addirittura con qualche differenza lessicale nell’ambito della stessa città», come si legge nel dossier realizzato dalla Camera dei deputati. La definizione delle persone sorde è data dalla legge 26 maggio 1970, n. 381, mentre quella di sordocieche è stabilita dalla legge 24 giugno 2010, n. 107. Il testo del decreto su www.italiaoggi.it/documenti-italiaoggiTassello