Diritto allo studio e inclusione scolastica: qualche novità
Il diritto allo studio è un diritto costituzionale (art. 34 Cost.) ed è oggetto di una normativa mirata volta a garantire l’accesso, la frequenza, l’inclusione alla scuola e ai percorsi di formazione a tutti, anche agli alunni che possano avere difficoltà di apprendimento, disagio personale, disabilità o patologie particolari.
La legge (n. 104/1992 art. 12) prevede infatti che l’esercizio del diritto all’educazione non può essere impedito da difficoltà di apprendimento, né da altre difficoltà derivanti dalle disabilità connesse all’handicap.
L’integrazione scolastica ha come obiettivo lo sviluppo delle potenzialità della persona con disabilità nell’apprendimento, nella comunicazione, nelle relazioni e nella socializzazione.
E’ dunque garantito il diritto all’educazione e all’istruzione della persona con disabilità nelle sezioni di scuola materna, nelle classi comuni delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado e nelle istituzioni universitarie.
La più recente normativa ha stabilito che ai fini della formulazione del progetto individuale (art. 14 della legge 8 novembre 2000, n. 328) nonché per la predisposizione del Piano Educativo Individualizzato (PEI), successivamente all’accertamento della condizione di disabilità, è redatto un profilo di funzionamento secondo i criteri del modello bio-psico-sociale della Classificazione Internazionale del Funzionamento, della Disabilità e della Salute (ICF) adottata dall’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS). |