SuperAbile.it del 01.06.2020

Differenza tra invalidità civile, handicap e disabilità

Non sempre risulta chiara la differenza tra invalidità civile, situazione di handicap e disabilità. Ognuna di queste voci corrisponde ad una precisa definizione e l’accertamento è effettuato da commissioni mediche diverse.

Non sempre risulta chiara, a chi non ha dimestichezza con i termini utilizzati dalla normativa, la differenza tra invalidità civile, situazione di handicap e disabilità. Ognuna di queste voci, e che corrisponde ad una precisa definizione, sono contemplate da normative differenti e l’accertamento è effettuato da commissioni mediche diverse. Sebbene la commissione operante nella visita di prima istanza è di regola competenza dell’Asl, per ogni accertamento la composizione di tali commissioni è diversa secondo il tipo di accertamento da effettuare e per la visita medica dovrà essere presentata specifica domanda, sbarrando l’apposita casella. Si precisa che lo stesso certificato medico, così come la domanda, possono essere utilizzati per la richiesta di diversi accertamenti, per esempio: invalidità civile e handicap, handicap e disabilità, invalidità civile e disabilità e, perfino, le tre voci contemporaneamente.
Riassumendo, gli accertamenti che vengono effettuati dalle commissioni mediche dell’Asl sono: d’invalidità civile, di handicap e per la disabilità. L’invalidità civile si riferisce all’accertamento che dà luogo ad una percentuale secondo i tipo e gravità della patologia; l’handicap fa riferimento alla difficoltà d’inserimento sociale dovuta alla patologia o menomazione di cui è affetta la persona interessata (Legge 104/1992) e, infine, la disabilità esamina la capacità d’inserimento lavorativo secondo la patologia riscontrata (Legge 68/199).

INVALIDITA’ CIVILE.
Può presentare domanda di visita di accertamento per l’invalidità civile qualsiasi persona, maggiorenne o minorenne che abbia una menomazione, perdita o anomalia di una struttura o di una funzione, sul piano anatomico, fisiologico, psicologico. Come sopra indicato, questo accertamento dà luogo ad una verifica dell’invalidità che sarà espressa in termini di percentuale; tali percentuali vanno da un minimo del 33% fino ad un massimo del 100%.
Il Decreto Legislativo 23 novembre 1988, n. 509, stabilisce che la determinazione della percentuale di riduzione della capacità lavorativa deve basarsi anche sull’importanza che riveste la perdita o diminuzione delle funzioni dell’organo o l’apparato sede del danno anatomico. Questo accertamento valuta la riduzione della capacità lavorativa che è il concetto che deve essere valutato per determinare la percentuale d’invalidità, individuando anche in questo modo la capacità lavorativa residua. Tale riduzione non comporta l’impossibilità di un inserimento lavorativo, bensì la difficoltà di eseguire una determinata attività nei modi e nei limiti considerati normali per un individuo. Pertanto, il riconoscimento di un’invalidità civile totale (100%, con o senza diritto all’indennità di accompagnamento) non preclude a priori la possibilità di un inserimento lavorativo.
Infatti, ad oggi molte persone disabili, i loro familiari, ma talvolta anche tecnici ed operatori, pensano che il riconoscimento di invalidità totale (100%) sia incompatibile con l’inserimento lavorativo. A questo proposito riteniamo che sia fuorviante la dicitura che, ancora oggi, viene riportata nei verbali d’invalidità civile: di fronte all’attribuzione di una percentuale pari al 100%, corrisponde la voce “totale e permanente inabilità lavorativa”.
Anche il riconoscimento del diritto all’indennità di accompagnamento, che presuppone l’incapacità di deambulare senza l’aiuto permanente di un accompagnatore e/o di compiere gli atti quotidiani della vita, non impedisce la possibilità di svolgere attività lavorativa (art. 1, comma 3, della Legge 21 novembre 1988, n. 508).
Il riconoscimento di un’invalidità civile dà luogo a diversi benefici tra cui le prestazioni economiche secondo la percentuale attribuita e la categoria di appartenenza. Infatti, nell’invalidità civile si distinguono tre diverse categorie: invalidi civili, ciechi civili e sordi civili che hanno diritto a benefici economici diversi. In tutti i casi, comunque, l’accertamento sanitario è effettuato con le stesse modalità.

HANDICAP (Legge 104/1992).
Nel riconoscimento dello stato di handicap, invece, viene presa in considerazione la difficoltà d’inserimento sociale dovuta alla patologia o menomazione riscontrata. Il concetto di handicap – sempre come definito dalla Legge n. 104/92 – esprime la condizione di svantaggio sociale che una persona presenta nei confronti delle altre persone ritenute normali e tale valutazione si differenzia dalla menomazione (fisica, psichica o sensoriale) che da quella condizione ne è la causa. In altre parole, lo stato di handicap per la sua valutazione tiene conto della difficoltà d’inserimento sociale della persona disabile, difficoltà che è dovuta alla patologia o menomazione di cui una questa persona risulta affetta.
Di conseguenza, la diversità dei criteri di valutazione tra l’invalidità civile e la situazione di handicap è fondamentale dal momento che essa può determinare che ad una percentuale di invalidità inferiore al 100%, corrisponda contemporaneamente il riconoscimento della situazione di handicap grave (ai sensi dell’art. 3, comma 3 della Legge 104/92). Espresso in un altro modo, questo significa che anche in alcuni casi dove la malattia o menomazione non abbia dato luogo a un 100%, è possibile avere un riconoscimento di handicap grave nel caso in cui la patologia comporti serie difficoltà nella vita di relazione e inserimento sociale (art.3, comma 3 L. 104/1992). Si pensi, per esempio, ad alcune forme di epilessia, che non danno luogo ad un’invalidità totale (100%), ma l’imprendibilità delle crisi comporta notevoli difficoltà d’inserimento in ambito sociale e nella vita quotidiana.
Pertanto, essendo diversi i criteri di valutazione dei due accertamenti, l’uno non è legato all’altro né in maniera proporzionale né consequenziale, al punto che si può ottenere lo stato di handicap grave anche in assenza di un riconoscimento d’invalidità civile.
Il riconoscimento della situazione di handicap non dà luogo a provvidenze economiche ma è la condizione indispensabile per poter usufruire di varie agevolazioni tra cui i permessi lavorativi, concessi ai lavoratori disabili e a coloro che assistono un familiare con disabilità; e il congedo retribuito di due anni solo per i familiari che assistono persone disabili riconosciute in situazione di gravità.
Il requisito della situazione di gravità si considera soddisfatto quando sul verbale è sbarrata la voce: HANDICAP GRAVE ai sensi dell’art. 3, comma 3 della Legge 104/92.
Altrimenti le seguenti voci non sono considerate come situazione di gravità. Tranne la voce “Persona non handicappata”, gli altri due riconoscimenti possono, comunque, dar diritto ad altri benefici ma non ai permessi lavorativi e al congedo retribuito:
• Persona non handicappata;
• Persona con handicap (articolo 3, comma 1, Legge 104/1992);
• Persona con handicap superiore al 2/3 (articolo 21, Legge 104/1992).

DISABILITA’ (legge n. 68/99).
L’accertamento delle condizioni di disabilità rientra tra le misure per agevolare l’inserimento mirato e la ricerca del posto di lavoro più adatto alla singola persona disabile. Pertanto, l’attività della commissione di accertamento è finalizzata in questo caso ad individuare la capacità globale, attuale e potenziale per il collocamento lavorativo della persona disabile.
Il collocamento obbligatorio o “collocamento mirato”, previsto dalla legge n. 68 del 1999, impone alle aziende che occupano più di 15 dipendenti di assumere una percentuale di persone con disabilità. Ha lo scopo di facilitare l’occupazione per quelle persone che, a causa della disabilità incontrano maggiori difficoltà di inserimento nel mercato del lavoro.
Per accedere al sistema del collocamento mirato è richiesto l’accertamento della disabilità.
Si tratta di uno specifico accertamento sanitario, diverso da quello di handicap e d’invalidità. Inoltre, per poter essere assunti come disabili ai sensi della legge 68/1999 è richiesta l’iscrizione alle liste speciali del collocamento mirato e l’accertamento della disabilità, insieme a quello di invalidità, è indispensabile per iscriversi a tali liste.
Gli organi preposti ad effettuare l’accertamento della disabilità si differenziano in relazione al tipo di invalidità. Infatti, l’articolo 1 ( commi 4, 5 e 6 della Legge n. 68 del 1999) distingue in tre grandi gruppi le categorie di lavoratori disabili, da sottoporre a questo accertamento:
• gli invalidi civili, ciechi civili e sordi civili;
• invalidi del lavoro (Inail);
• invalidi di guerra e per causa di servizio.

ACCERTAMENTO DELLA DISABILITA’ PER INVALIDI CIVILI, CIECHI CIVILI, SORDI CIVILI.
L’accertamento delle condizioni di disabilità, previsto dall’art. 1 – comma 4 della legge 68/99 è riservato agli invalidi civili, ciechi civili e sordi civili ed è effettuato, secondo le modalità indicate nel D.P.C.M. 13/01/2000, dalle commissioni operanti presso le ASL o presso l’inps per il riconoscimento dell’invalidità, integrate da un operatore sociale e un esperto nei casi da esaminare (come previsto dall’art. 4 Legge 5 febbraio 1992, n. 104). Il verbale rilasciato è denominato relazione conclusiva.
L’accertamento delle condizioni di disabilità rientra tra le misure per agevolare l’inserimento mirato e la ricerca del posto di lavoro più adatto alla singola persona disabile, pertanto, l’attività della commissione è finalizzata ad individuare la capacità globale, attuale e potenziale per il collocamento lavorativo della persona disabile (diagnosi funzionale).
Infatti secondo l’art. 2 della legge n. 68/99 per collocamento mirato dei disabili si intende quella serie di strumenti tecnici e di supporto che permettono di valutare adeguatamente le persone con disabilità nelle loro capacità lavorative e di inserirle nel posto adatto, attraverso analisi di posti di lavoro, forme di sostegno, azioni positive e soluzioni dei problemi connessi con gli ambienti, gli strumenti e le relazioni interpersonali sui luoghi quotidiani di lavoro e di relazione.
L’accertamento è eseguito secondo una apposita scheda per la definizione delle capacità lavorative residue che può contenere suggerimenti su eventuali forme di sostegno e strumenti tecnici necessari per l’inserimento o il mantenimento al lavoro della persona con disabilità. La relazione conclusiva viene trasmessa alla persona con disabilità e al Comitato tecnico presso i Centri per l’impiego. Sulla base di tale relazione, viene individuato il percorso di inserimento più adeguato.

ACCERTAMENTO DELLA DISABILITA’ PER GLI INVALIDI DEL LAVORO. .
L’accertamento della disabilità per gli invalidi del lavoro è effettuato dall’INAIL.
Con la circolare n. 66 del 10 luglio 2001, il Ministero del Lavoro ha fornito alcune indicazioni operative in materia di accertamenti sanitari per il collocamento mirato dei disabili.
In particolare la circolare si preoccupa di estendere il sistema di accertamento previsto per gli invalidi civili, ciechi civili e sordi civili alle altre categorie di invalidi che si avvalgono del collocamento mirato anche allo scopo di evitare disparità di trattamento tra gli iscritti negli elenchi del collocamento obbligatorio.
La circolare prevede che l’INAIL, in possesso di idonei strumenti tecnici e operativi e dotato delle necessarie professionalità, svolga l’accertamento dello stato invalidante ed il controllo sulla permanenza di tale stato con criteri e modalità aderenti a quanto delineato nel D.P.C.M. 13 gennaio 2000.

ACCERTAMENTO DELLA DISABILITA’ PER GLI INVALIDI DI GUERRA E PER SERVIZIO.
La circolare ministeriale n. 66/2001 rileva, inoltre, che per quanto riguarda gli invalidi di guerra e per servizio, il dettato normativo appare più stringente e tale da non consentire operazioni di adeguamento in via amministrativa. E’ tuttavia auspicabile, ferma restando la modalità di accertamento dello stato di disabilità, che i servizi preposti al collocamento si adoperino anche in questo caso per assicurare, nei limiti di quanto consentito dalla differenziazione dell’accertamento stesso, forme di collocamento mirato compatibili con i percorsi indicati dalla legge.
Pertanto gli invalidi di guerra e di servizio possono iscriversi alle liste del collocamento mirato con il verbale di accertamento della invalidità rilasciato dalle commissioni mediche ospedaliere.

RIFERIMENTI NORMATIVI.
– Legge 5 febbraio 1992, n. 104: Legge-quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate (GU n. 39 del 17-2-1992 – Suppl. Ordinario n. 30);
– Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale Circolare n. 66/2001 del 10 luglio 2001: Assunzioni obbligatorie. Indicazioni operative in materia di accertamenti sanitari e di assegno di incollocabilità;
– Legge 12 marzo 1999, n. 68: Norme per il diritto al lavoro dei disabili (GU n. 68 del 23-3-1999 – Suppl. Ordinario n. 57);
– Decreto Legislativo 23 novembre 1988, n. 509: Norme per la revisione delle categorie delle minorazioni e malattie invalidanti, nonché dei benefici previsti dalla legislazione vigente per le medesime categorie, ai sensi dell’articolo 2, comma 1, della legge 26 luglio 1988, n. 291 (GU n. 278 del 26-11-1988).

di Gabriela Maucci e Sandra Torregiani