Covid e misure attualmente in vigore per persone con disabilità, legge 104 e caregiver
Disabili.com del 22/03/2021

Una sintesi di diritti, agevolazioni, permessi, piano vaccini, dpcm, regole e deroghe in vigore per le persone con disabilità, caregiver e familiari, in relazione all’emergenza Coronavirus.

Da quando è iniziata la pandemia abbiamo pensato di raccogliere nel nostro speciale Coronavirus, vaccini e disabilità tutte le notizie riguardanti, appunto, il virus e le persone con disabilità, comprendendo info pratiche utili, ma anche le misure economiche e sociali che nel corso del tempo sono state messe in campo dal Governo nei vari DPCM (ricorderete l’aumento dei giorni di permesso con legge 104, l’introduzione di congedi e bonus), come pure gli articoli che hanno segnalato le gravi difficoltà dei caregiver, abbandonati nei giorni più pesanti del lockdown.

** ARTICOLO AGGIORNATO **

Ricordiamo che lo speciale è in costante, quotidiano, aggiornamento. Provvedendo all’aggiornamento di questo stesso articolo, pubblicato originariamente il 22 gennaio,  e segnalando che attualmente sono in vigore le norme stabilite dal DPCM 2 marzo, (qui le misure per la disabilità contenute, ndr) qui riprendiamo, per una maggiore agilità, i contenuti riguardanti le principali misure e le agevolazioni per le persone con disabilità, familiari e caregiver, attualmente in vigore, al 22 marzo, invitando la consultazione periodica dello speciale, come pure della pagina dedicata dell’Ufficio delle politiche per le persone con disabilità.

VACCINAZIONE DISABILI E CAREGIVER.
Sul fronte vaccini, dopo l’annuncio di gennaio del Commissario Speciale per l’emergenza Covid, Domenico Arcuri, circa l’inserimento anche delle persone con disabilità e over 80 nel gruppo dei cittadini prioritari che riceveranno l’immunizzazione nella “fase 2”, e l’attesa di istruzioni operative e chiarimenti in merit, ai primi di marzo è arrivata la rassicurazione del Ministro per la Salute, Roberto Speranza, che ha ribadito che una volta completata la vaccinazione del personale sanitario, del personale operante e degli ospiti nelle strutture residenziali assistite e delle persone con età superiore agli 80 anni, nell’ottica di rispetto di principi di equità e di protezione della fragilità, si procederà a dare priorità ad alcune categorie di cittadini affetti da specifiche patologie valutate come particolarmente critiche. Fra di esse rientrano certamente i soggetti affetti da trisomia 21 costituzionale (Sindrome di Down, in ragione della loro parziale competenza immunologica e della assai frequente presenza di cardiopatie congenite sono da ritenersi fragili) e i soggetti affetti da disabilità fisica, sensoriale, intellettiva, psichica corrispondenti ai portatori di handicap gravi ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104.
Rispetto alle Persone estremamente vulnerabili si rimanda alle ultime Raccomandazioni ad interim sui gruppi target della vaccinazione anti-SARS-CoV-2/COVID-19 aggiornate al 10 marzo, con l’elenco delle patologie e le specifiche sulla possibilità di vaccinare persone con handicap grave  e loro caregiver (ne parliamo qui).
Operativamente parlando, attualmente ciascuna regione sembra muoversi indipendentemente (si veda il Lazio che ha predisposto una pagina web per le prenotazioni, ndr), in alcuni casi identificando e già immunizzando caregorie identificate come fragili. Il consiglio è quello di informarsi presso la propria regione di residenza, in attesa di comunicazioni unificate e generali.

CAREGIVER AMMESSI IN OSPEDALE.
Una delle grandi novità introdotte dal DPCM 2 marzo è quella della possibilità, per i caregiver di persone con disabilità grave e accertata ai sensi della Legge 104, di prestare assistenza in ospedale ai propri congiunti, oltre che al pronto soccorso.

MASCHERINE.
Al di fuori della propria abitazione bisogna sempre indossare la mascherina. E’ obbligatorio indossarla in tutti i luoghi pubblici (anche all’aperto). Può non essere indossata solo quando ci si trova in luoghi isolati da soli o con persone conviventi. Sono escluse da questi obblighi le persone la cui disabilità è incompatibile con l’utilizzo della mascherina. La mascherina non è obbligatoria nemmeno per gli accompagnatori e gli operatori di assistenza nel caso sia incompatibile con il tipo di disabilità.
Viene comunque fortemente raccomandato l’utilizzo dei dispositivi di protezione individuali anche all’interno delle abitazioni private in presenza di persone non conviventi, a maggior ragione se si tratta di soggetti fragili.

DISTANZE DI SICUREZZA.
Rispetto all’obbligo di mantenere una distanza interpersonale di almeno un metro, si ricorda che le persone con disabilità motorie o con disturbi dello spettro autistico, disabilità intellettiva o sensoriale o problematiche psichiatriche e comportamentali o non autosufficienti con necessità di supporto, possono ridurre il distanziamento sociale con i propri accompagnatori o operatori di assistenza, operanti a qualsiasi titolo, al di sotto della distanza prevista, anche all’interno dei luoghi pubblici (al coperto e non) e negli esercizi commerciali (es. negozi, bar).. In ogni caso, alle medesime persone è sempre consentito, con le suddette modalità, lo svolgimento di attività motoria anche all’aperto.

VISITE A PARENTI ED AMICI.
Ricordiamo innanzitutto che da lunedì 22 marzo l’Italia si suddivide in regioni in zona rossa o arancione. Nessuna zona bianca o gialla:
Rossa: Campania, Emilia-Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Lombardia, Marche, Piemonte, Puglia, Veneto e la Provincia autonoma di Trento .
Arancione: Abruzzo, Basilicata, Calabria, Liguria, Molise, Sardegna, Sicilia, Toscana, Umbria, Valle d’Aosta.
Inoltre in tutta Italia vigeranno le regole della zona rossa per i giorni di Pasqua: dal 3 al 5 aprile.

Solo per le zone gialle e arancioni è consentito recarsi presso una sola abitazione privata al giorno per far visita a parenti e amici, dalle 5 alle 22. Tale spostamento può avvenire all’interno della stessa Regione in area gialla, e all’interno dello stesso Comune in area arancione, fatto salvo quanto previsto per gli spostamenti dai Comuni fino a 5.000 abitanti (spostamenti entro 30 km dal proprio comune ma non verso capoluoghi di provincia). Si possono andare a trovare amici e parenti massimo due persone alla volta (sono esclusi i figli minori di 14 anni e le persone con disabilità o non autosufficienti, che non rientrano nel limite di 2 persone).

REGOLE VALIDE IL 3, 4 e 5 APRILE 2021.
Il 3, 4 e 5 aprile 2021, su tutto il territorio nazionale (tranne che nelle zone bianche), si applicheranno le restrizioni previste per le zone rosse. In tali giorni, saranno consentiti esclusivamente gli spostamenti dovuti a motivi di lavoro, necessità o salute.
Inoltre, negli stessi tre giorni, sarà consentito una sola volta al giorno, spostarsi verso un’altra abitazione privata abitata della stessa Regione, tra le ore 5.00 e le 22.00, a un massimo di due persone, oltre a quelle già conviventi nell’abitazione di destinazione. La persona o le due persone che si spostano potranno comunque portare con sé i figli minori di 14 anni (o altri minori di 14 anni sui quali le stesse persone esercitino la potestà genitoriale) e le persone disabili o non autosufficienti che convivono con loro.

LAVORO AGILE.
L’articolo 21-ter della Legge 13 ottobre 2020, n. 126 (di conversione del Decreto 104/2020) prevede il diritto al lavoro agile (detto anche smart working) per i genitori di figli con grave disabilità riconosciuta ai sensi della legge 104/1992 fino al 30 giugno 2021 anche in assenza di accordi individuali, a condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore non lavoratore e che l’attività lavorativa non richieda necessariamente la presenza fisica, fermo restando il rispetto degli obblighi informativi previsti dagli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81»..

CONGEDI LAVORATIVI.
I genitori lavoratori dipendenti di figli con legge 104 (disabilità in stato di gravità) a casa per la DAD o per la chiusura dei centri diurni possono  accedere, nel caso in cui non sia attivabile per loro il lavoro agile, a un congedo straordinario (ne parliamo dettagliatamente qui  e qui).

BONUS BABYSITTER.
Il comma 6 del decreto legge n. 30 del 13 marzo 2021 riconosce anche la possibilità di usufruire di bonus baby sitter (fino ad un massimo di 100 euro a settimana) in caso di:
– sospensione dell’attività didattica in presenza del figlio;
– infezione da SARS Covid-19 del figlio;
– quarantena del figlio.
Possono richiederlo genitori lavoratori di figli conviventi minori di 14 anni che siano:
– lavoratori iscritti alla gestione separata INPS;
– lavoratori autonomi anche non iscritti all’INPS;
-personale del comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico, impiegato per le esigenze connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19;
– lavoratori dipendenti del settore sanitario, pubblico e privato accreditato, appartenenti alla categoria dei medici, degli infermieri, dei tecnici di laboratorio biomedico, dei tecnici di radiologia medica e degli operatori socio-sanitari.
Ne parliamo qui.

PERMESSI LEGGE 104.
Non è stato confermato il prolungamento dei 12 giorni di permessi da legge 104, introdotto a marzo 2020.

PERMESSI 104 E VERBALI SCADUTI.
Nel Messaggio n.93 del 13/01/2021 INPS precisa che il lavoratore con handicap grave in possesso di verbale scaduto e in attesa di revisione può accedere alle prestazioni e permessi della Legge 104 anche in caso di prima concessione, ovvero se li richiede per la prima volta (e non era stato precedentemente autorizzato). Ne parliamo dettagliatamente qui.

LAVORATORI FRAGILI.
Con la legge n. 178 del 30 dicembre 2020 (art. 1, comma 481), per i lavoratori che abbiano ottenuto dalle competenti autorità medico legali delle Asl l’attestazione di Lavoratore Fragile,  era stato istituito nuovamente fino al 28 febbraio 2021 la possibilità di assentarsi dal lavoro previa presentazione di certificazione redatta dal medico di famiglia, sempre che la mansione del lavoratore non sia eseguibile in smart working. La misura prevedeva che l’assenza da lavoro dei lavoratori dipendenti pubblici e privati in condizioni di particolare fragilità fosse equiparata al ricovero ospedaliero. I lavoratori interessati dalla disposizione sono:
1) lavoratori in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità (art. 3, comma 3, legge 104/1992);
2) lavoratori in possesso di certificazione attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita.
E’ la misura originariamente introdotta dall’ormai famoso  articolo 26 del Decreto rilancio (decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18).
Stante la scadenza della misura, il 3 marzo il Dipartimento Istruzione del Ministero ha diffuso la nota prot. 325 del 3/3/2020 riferita a soggetti operanti nel mondo della scuola.  Segnaliamo, infine, che tale misura è stata prorogata fino al 30 giugno 3021: lo stabilisce il secondo comma dell’articolo 15 del nuovo Decreto Sostegni (nella sua bozza ufficiale), che estende la tutela dei lavoratori fragili fino al 30 giugno 2021. Infine, al comma 3, è contemplata espressamente l’applicabilità della disciplina di cui ai citati commi 2 e 2-bis, anche per il periodo che va dal 1° marzo e la data di entrata in vigore della disposizione al fine di non creare un vuoto normativo.

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