Agevolazioni fiscali per opere di abbattimento delle barriere architettoniche

Facciamo il punto sulle agevolazioni fiscali cui è possibile accedere per effettuare interventi di eliminazione delle barriere architettoniche: detrazioni irpef al 50 %, al 36 % e il recente superbonus 110 %.

—DETRAZIONE IRPEF
Se si effettuano lavori di ristrutturazione edilizia per abbattere barriere architettoniche (es. installando un montascale o  una rampa), si può fruire di una detrazione Irpef del:
–          ▪ 50%, da calcolare su un importo massimo di 96.000 euro, se la spesa è sostenuta entro il 31 dicembre 2021
–          ▪ 36%, da calcolare su un importo massimo di 48.000 euro, per le spese effettuate dal 1 gennaio 2022.

MODALITA’

La detrazione viene ripartita in 10 anni. Questo genere di lavori, per poter essere portati in detrazione, devono essere pagati con bonifico o con pagamento tracciabile.
La detrazione non è fruibile contemporaneamente alla detrazione del 19% prevista per le spese sanitarie riguardanti i mezzi necessari al sollevamento del disabile.

TIPOLOGIA DI INTERVENTI

 possiamo portare in detrazione i lavori eseguiti per:
▪ l’eliminazione delle barriere architettoniche (per es. ascensori e montacarichi)
▪ realizzazione di strumenti che, attraverso la comunicazione, la robotica e ogni altro mezzo tecnologico, siano idonei a favorire la mobilità interna ed esterna delle persone portatrici di handicap grave, ai sensi dell’art. 3, comma 3, della legge n. 104/1992.
La detrazione non spetta per il semplice acquisto di strumenti o beni mobili (anche se diretti a favorire la comunicazione e la mobilità della persona disabile), ma è prevista solo per interventi sugli immobili effettuati per favorire la mobilità interna ed esterna del disabile.

Tra gli interventi che danno diritto alla detrazione rientrano quindi:
▪ la realizzazione di un elevatore esterno all’abitazione
▪ la sostituzione di gradini con rampe, sia negli edifici che nelle singole unità immobiliari, se conforme alle prescrizioni tecniche previste dalla legge sull’abbattimento delle barriere architettoniche.

Tutte le indicazioni pratiche sono illustrate nella guida “Ristrutturazioni edilizie: le agevolazioni fiscali” consultabile sul sito internet dell’Agenzia delle entrate nella sezione “l’Agenzia informa”:
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/233439/Ristrutturazioni+edilizie+it_Guida_Ristrutturazioni_edilizie_Maggio2019.pdf/ed587c35-c2d6-7346-b79f-e2409b6a8c92

—SUPERBONUS 110%
La legge di Bilancio 2021 ha inserito anche i lavori per l’eliminazione delle barriere tra gli interventi trainati, e agevolati quindi con detrazione del 110% (il cosiddettoSuperbonus 110%), se eseguiti contemporaneamente ad opere di miglioramento delle prestazioni energetiche.

La detrazione fiscale spetta per spese sostenute dal 1 gennaio 2021 per gli interventi finalizzati alla eliminazione delle barriere architettoniche, effettuati per favorire la mobilità interna ed esterna all’abitazione sia quando i lavori sono eseguiti per la migliore accessibilità delle persone con handicap grave (legge 104, articolo 3 comma 3), ma anche in presenza di persone over 65.

Addirittura, con un’ ulteriore precisazione, il MEF ha comunicato che la detrazione del Superbonus 110% spetta anche se non ci sono persone over 65, basta che gli interventi siano tra quelli compresi tra quelli previsti per l’abbattimento delle barriere architettoniche.

Ecco l’affermazione precisa del Ministero: “Si ritiene che la presenza, nell’edificio oggetto degli interventi, di «persone di età superiore a sessantacinque anni», sia, in ogni caso, irrilevante ai fini dell’applicazione del beneficio, atteso che, come ribadito con la circolare dell’Agenzia delle entrate n. 19/E dell’8 luglio 2020, la detrazione di cui al citato articolo 16-bis, comma 1, lettera e), del Tuir spetta per le spese sostenute per gli interventi che presentano le caratteristiche previste dalla specifica normativa di settore applicabile ai fini dell’eliminazione delle barriere architettoniche, anche in assenza di disabili nell’unità immobiliare o nell’edificio oggetto degli interventi.
La predetta detrazione spetta, in sostanza, qualora l’intervento presenti le caratteristiche di cui al citato decreto ministeriale, a prescindere dalla sussistenza di ulteriori requisiti, quali, tra gli altri, la presenza nell’immobile o nell’edificio di persone di età superiore a sessantacinque anni”.

Per richiedere tale agevolazione è necessario che questi lavori siano eseguiti congiuntamente a interventi di isolamento termico delle superfici opache o di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti (cosiddetti interventi trainanti).

Inoltre, in alternativa alla detrazione, è possibile optare per la cessione del credito d’imposta corrispondente alla detrazione spettante o per un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, di importo massimo non superiore al corrispettivo stesso, anticipato dal fornitore di beni e servizi relativi agli interventi agevolati (cosiddetto sconto in fattura).

Per approfondire:  https://www.agenziaentrate.gov.it/

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