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Accessibilità dei disabili: gli obblighi (spesso disattesi) della pubblica amministrazione
Il Salvagente del 27/08/2022
In Italia 2 scuole su 3 sono ancora prive di postazioni informatiche accessibili agli alunni disabili, solo l’1 per cento ha disponibilità di ausili per studenti con cecità o ipovedenti. Eppure le pubbliche amministrazioni dovrebbero attenersi alle Linee Guida sull’accessibilità degli strumenti informatici in nome della transizione digitale.
In Italia, l’accessibilità dei disabili nell’uso degli strumenti informatici è garantita dall’articolo 11 della Legge numero 4 del 2004. Grazie a questo impianto normativo l’Agenzia per l’Italia Digitale (AGID) ha emanato le Linee Guida sull’accessibilità degli strumenti informatici.
Questo vademecum stabilisce i requisiti tecnici per l’accessibilità degli strumenti informatici, ivi inclusi i siti web e le applicazioni mobili. Non solo. Le linee guida dovrebbero essere il vangelo anche nell’ambito del lavoro e della fruizione dei servizi erogati dalla Pubblica Amministrazione (PA).
Come deve essere uno strumento informatico accessibile?
Un contenuto, un documento digitale, una app o un sito web, si possono ritenere accessibili quando si adattano anche alle esigenze di lettura di persone con disabilità , come ciechi, ipovedenti e tutti coloro che abbiano difficoltà nella lettura a stampa. Detti anche diversamente abili o diversabili.
Accessibilità , dunque, è la capacità dei sistemi informatici di erogare servizi e fornire informazioni fruibili, senza discriminazioni, anche da parte di coloro che a causa di disabilità necessitano di tecnologie assistive o configurazioni particolari.
Le PA devono attenersi alle Linee Guida per garantire l’accessibilità degli utenti e lavoratori disabili. Più precisamente, devono svolgere i seguenti compiti di monitoraggio:
– Possono effettuare le verifiche dell’accessibilità degli strumenti informatici (siti web e app), al fine di valutare lo stato di conformità;
– Possono effettuare una “verifica soggettiva” per contratti di fornitura sopra soglia comunitaria;
– Possono compilare e pubblicare una “Dichiarazione di Accessibilità” (sotto la responsabilità del Responsabile per la “transizione al digitale” RTD) tramite la form.agid.it. Nella dichiarazione potranno essere previste eventuali deroghe all’accessibilità;
– Possono predisporre un “Meccanismo di Feedback” per consentire ai cittadini di inviare una segnalazione (prima istanza).
L’Agenzia AGID ha il compito di effettuare il monitoraggio dei siti web e delle app su un campione rappresentativo, relazionando ogni 3 anni alla Commissione europea sui risultati del monitoraggio.
Chi deve compilare la dichiarazione di accessibilità?
Sono tenute alla compilazione della Dichiarazione di Accessibilità tutte le amministrazioni pubbliche, come stabilito dall’articolo 2 comma 2 del Codice dell’Amministrazione Digitale (CAD). Il nuovo CAD dell’amministrazione digitale è entrato in vigore il 14 settembre 2016, con l’obiettivo di rendere vera ed effettiva la digitalizzazione della pubblica amministrazione e la semplificazione dei rapporti con cittadini ed imprese.
Chi è il responsabile dell’accessibilità?
L’articolo 9 del decreto del presidente della Repubblica datato primo marzo 2005, individua la figura del responsabile dell’accessibilità informatica tra il personale appartenente alla qualifica dirigenziale già in servizio presso un ufficio pubblico. In assenza di specifica designazione, questo compito è designato al responsabile dei sistemi informativi.
Dove pubblicare la dichiarazione di accessibilità?
La dichiarazione deve essere redatta e pubblicata utilizzando esclusivamente l’applicazione online https://form.agid.gov.it . La conformità al modello di Dichiarazione di Accessibilità è garantita esclusivamente dalla compilazione del modello online fornito appunto da AGID.
Dove vanno pubblicati gli obiettivi di accessibilità?
A partire dal 2022, la pubblicazione degli obiettivi di accessibilità può essere effettuata dal Responsabile della transizione digitale (RTD) sul portale https://form.agid.gov.it nella apposita sezione dedicata agli Obiettivi di Accessibilità.
Chi è il responsabile per la transizione digitale?
Il RTD è il dirigente all’interno della PA che garantisce operativamente la trasformazione digitale dell’amministrazione, coordinando lo sviluppo dei servizi pubblici digitali e l’adozione di nuovi modelli di relazione con i cittadini, trasparenti e aperti.
Il RTD deve essere necessariamente un soggetto interno all’ente pubblico: sono quindi esclusi consulenti esterni. Il Responsabile deve essere individuato nella persona che piò soddisfa le caratteristiche richieste dalla legge (adeguate competenze tecnologiche, di informatica giuridica e manageriali).
Cos’è la transizione digitale?
Il processo di “Transizione Digitale” ha come obiettivo la realizzazione di un’amministrazione digitale e aperta, che offra servizi pubblici digitali facilmente utilizzabili, sicuri e di qualità, tali da garantire una relazione trasparente e aperta con i cittadini. Tutti i cittadini: anche gli utenti e i lavoratori diversamente abili.
Una scuola su tre non ha postazioni informatiche per alunni disabili
Stando ai più recenti dati Istat, 2 scuole italiane su 3 sono ancora prive di postazioni informatiche accessibili agli alunni disabili, solo l’1 per cento ha disponibilità di ausili per studenti con cecità o ipovedenti. In questo caso è ancora peggio, poiché mancano le basi: non solo non viene garantito l’accesso a siti e contenuti digitali, ma manca proprio l’infrastruttura per accedere alle informazioni digitali.