Circolare su visite per rinnovo patente di guida per persone affette da sordità (Comunicato n. 80 del 14 agosto 2017)

Il Ministro della salute, Beatrice Lorenzin risponde alle numerose segnalazioni giunte dalle associazioni, tra le quali l’Ente Nazionale Sordi, in merito alla difforme applicazione sul territorio nazionale della disposizione normativa che ha semplificato il rilascio della patente di guida per i soggetti affetti da patologie stabilizzate (articolo 119 del codice della strada, come modificato dal decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con legge 11 agosto 2014, n. 114).

La norma prevede che, qualora all’esito della visita di accertamento dei requisiti di idoneità psicofisica, la Commissione Medica Locale giudichi il paziente come affetto da patologia stabilizzata e non suscettibile di aggravamento, i successivi rinnovi potranno dallo stesso essere effettuati presso il medico monocratico, con conseguente validità della patente di guida secondo la scadenza naturale prevista dal medesimo codice della strada e cioè: dieci anni fino ai 50 anni, cinque anni fino ai 70 anni, tre anni fino agli 80 anni e due anni oltre gli 80 anni.

Le Associazioni avevano segnalato che, in alcuni casi, le persone riconosciute sorde ai sensi della legge 26 maggio 1970, n.381, non venivano considerate come rientranti nella previsione sopra descritta e, pertanto, dopo l’accertamento in sede di Commissione Medica Locale, anziché essere inviate per il successivo rinnovo patente dal Medico monocratico, continuavano ad essere visitate in Commissione Medica Locale con modalità, costi e tempistica certamente più gravose per i soggetti interessati.

Pertanto, il Ministro ha chiesto alla competente Direzione del Ministero di fornire i dovuti chiarimenti. È stata, per questo, emanata in data odierna, una circolare che fornisce indicazioni alle commissioni mediche locali, precisando cosa debba intendersi per patologia stabilizzata ed esplicitando che tra le patologie stabilizzate va ricompresa anche la sordità riconosciuta ai sensi della legge 26 maggio 1970, n.381.

Grazie a questo chiarimento, tali soggetti, per le visite di rinnovo della patente successive alla prima, potranno recarsi dal medico monocratico e non dovranno, invece, più essere visitate dalla Commissione medica locale.