SuperAbile INAIL del 08/11/2023

ROMA. I tre casi legati alla certificazione di invalidità.
Il DM 7 aprile 2021 ha modificato l’articolo 2 del Dm 14 marzo 1998 disponendo che per poter beneficiare dell’aliquota al 4% sulle cessioni degli ausili tecnici e informatici è necessario che le persone con disabilità producano, al momento dell’acquisto, solo una copia del certificato attestante l’invalidità funzionale permanente rilasciato dall’azienda sanitaria locale competente o dalla commissione medica integrata, unitamente al documento d’identità e alla tessera sanitaria.
Tuttavia, se il collegamento funzionale fra il sussidio tecnico-informatico e la menomazione permanente non risulta dal certificato di invalidità, può attestarlo il medico curante che può essere il medico di base, ma anche uno specialista di fiducia. Non c’è più l’obbligo di rivolgersi a un medico specialista Asl. La necessità di un certificato supplementare si verifica per i verbali antecedenti il 2012. Con decreto-legge 9 febbraio 2012 n. 5, convertito della legge n. 35/2012, infatti, il verbale di accertamento dell’invalidità civile dovrà attestare anche l’esistenza dei requisiti sanitari per l’accesso alle agevolazioni fiscali e non. In conseguenza, per l’accesso a tali benefici sarà sufficiente il verbale redatto dalla Commissione medica integrata.

Sempre in tema di verbali, per il nostro ordinamento, la sentenza emessa da un giudice sostituisce a tutti gli effetti il contenuto dell’atto impugnato con ricorso davanti al giudice, compreso il verbale di invalidità o handicap.

Pertanto, se il cittadino ha opposto ricorso contro un verbale di invalidità Asl/Inps perché ha ritenuto che il giudizio espresso dalla Commissione medica non fosse giusto e lo ha vinto, significa che quella sentenza ha annullato il verbale e perciò lo sostituisce a tutti gli effetti. Non deve e non può, dunque, essere emesso un nuovo verbale dall’Asl/Inps di invalidità e/o di handicap (Legge 104/92)

Oltre all’ Iva agevolata al 4% il cittadino con disabilità ha anche l’opportunità di portare in detrazione fiscale nella dichiarazione dei redditi la spesa sostenuta per l’acquisto degli ausili ottenendo un rimborso pari al 19%. I documenti da presentare insieme alla dichiarazione dei redditi sono: la prescrizione del medico curante a cui abbiamo già fatto riferimento, la fattura, scontrino parlante o bonifico parlante, dove siano indicati, oltre alla natura dettagliata del bene, il codice fiscale del contribuente. Questo anche in caso di pagamento in più tranche.