FOCUS su: Il bonus da 200 euro contenuto nel ‘Decreto aiuti’

È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 17 maggio 2022 il cosiddetto “decreto aiuti” e cioè il decreto-legge n. 50. Il testo, definitivo e vigente, passerà ora all’esame delle Camere per la conversione in legge.

Si tratta di un provvedimento piuttosto corposo che tenta di fronteggiare le nuove emergenze economiche; agli articoli 31 e 32 del decreto-legge c’è il cosiddetto bonus una tantum di 200 euro che viene corrisposto a pensionati e lavoratori con la sola mensilità di luglio di pensione, stipendio o reddito di cittadinanza.

Qualora la pensione arrivi da INPS, l’erogazione avviene in automatico sulla base dei dati disponibili dell’Istituto.

Il bonus spetta a coloro i quali non superino il reddito personale imponibile IRPEF di 35.000 euro (al netto dei contributi previdenziali ed assistenziali). Vengono esclusi anche i trattamenti di fine rapporto comunque denominati, il reddito della casa di abitazione e le competenze arretrate sottoposte a tassazione separata; l’ISEE non è un valore preso in considerazione per l’erogazione del bonus.

 

I beneficiari di tale misura sono:

  • tutti i pensionati titolari di prestazioni pensionistiche previdenziali obbligatorie (es. anzianità, vecchiaia, da infortuni sul lavoro, per servizio ecc.);
  • tutti i titolari di pensioni o assegni per invalidità civile, cecità civile, sordità, o pensione o assegno sociale;
  • titolari di trattamenti di accompagnamento alla pensione (es. APE, APE social…)
  • lavoratori dipendenti che già non abbiano diritto al bonus perché rientrano in altre categorie (il bonus viene anticipato dal datore di lavoro);
  • disoccupati titolari a giugno 2022 di trattamenti Naspi e Dis-Coll
  • lavoratori domestici (devono presentare domanda a INPS);
  • altre categorie di lavoratori (stagionali di turismo e spettacoli, lavori ad intermittenza, ecc.)
  • nuclei beneficiari del reddito di cittadinanza; non viene però erogato se nel nucleo c’è già un altro componente che percepisce il bonus (ad esempio un lavoratore o un invalido totale o parziale).

Per i lavoratori autonomi le condizioni verranno definite da un successivo decreto; per ora è stato accantonato uno specifico fondo.

Come evidenziato poc’anzi il bonus spetta a tutti ai maggiorenni invalidi parziali o totali, ciechi parziali o assoluti, sordi che percepiscano le rispettive pensioni; in presenza di pluralità di pensioni il bonus è comunque solo uno per persona.

Le persone con disabilità alle quali NON SPETTA il bonus sono:

  • i minori, pur invalidi o sordi ché pensione o assegno spettano solo a partire dai 18 anni;
  • gli anziani titolari di sola indennità di accompagnamento per cecità o per invalidità civile; in questo caso però, se non titolari di altre prestazioni assistenziali o previdenziali, il bonus viene collegato a queste ultime;
  • i maggiorenni che siano titolari di sola indennità di accompagnamento e non di pensione per superamento di limiti reddituali; in questo caso però, se lavoratori dipendenti, il bonus verrà collegato alla retribuzione nella mensilità di luglio.

A cura del Servizio Legale di InCerchio